Convenzione›Parte TERZA
Art. 39
In vigore dal 5 dic 1974
Paragrafo 1. - Le esenzioni da imposte, tasse e diritti, previste dalle legislazioni di uno dei due Paesi, valgono anche per l'applicazione della presente convenzione, indipendentemente dalla nazionalità degli interessati.
Paragrafo 2. - Tutti gli atti, documenti ed altre scritture, che devono essere prodotti per l'applicazione della presente convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione da parte delle autorità diplomatiche e consolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-10-08;545#art-c-39