Convenzione›Parte TERZA
Art. 44
In vigore dal 5 dic 1974
La presente convenzione non comporta deroghe alle disposizioni delle legislazioni di cui all' concernenti la partecipazione degli stranieri alle elezioni cui dà luogo il funzionamento dei regimi di assicurazioni sociali.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-10-08;545#art-c-44