Convenzione›Parte TERZA
Art. 48
In vigore dal 5 dic 1974
Paragrafo 1. - Quando tra le autorità e gli istituti competenti dei due Paesi sorga contestazione circa il diritto applicabile, si deve concedere all'interessato una assistenza provvisoria fino a che la controversia non sia stata decisa in conformità all'articolo precedente.
Paragrafo 2. - La corresponsione dell'assistenza provvisoria spetta all'istituto competente presso il quale l'interessato era da ultimo assicurato; in caso dubbio all'istituto competente al quale per primo sia stata inoltrata domanda.
Paragrafo 3. - Detto istituto competente deve accordare all'interessato, a titolo di assistenza provvisoria, le prestazioni alle quali esso sarebbe tenuto secondo la propria legislazione.
Paragrafo 4. - L'istituto competente che in definitiva risulterà obbligato deve rimborsare in unica soluzione, all'istituto che ha corrisposto l'assistenza provvisoria, le spese sostenute a tale scopo.
Paragrafo 5. - Se l'importo che è stato versato al beneficiario a titolo di assistenza provvisoria è superiore all'ammontare delle prestazioni obbligatoriamente spettanti per il periodo corrispondente, l'istituto che in definitiva risulterà obbligato imputa la differenza sulle rate future mediante trattenute non superiori al quinto dell'ammontare di ciascuna rata.
Storico versioni
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