ConvenzioneParte TERZA

Art. 47

In vigore dal 5 dic 1974
Paragrafo 1. - Le autorità competenti dei due Paesi risolveranno, di comune accordo, tutte le difficoltà che sorgessero nell'applicazione della presente convenzione. Paragrafo 2. - Nel caso che per tale via non si arrivasse ad una soluzione, la controversia sarà decisa mediante una procedura arbitrale stabilita di comune accordo tra i Governi dei due Paesi. L'organo arbitrale dovrà risolvere la controversia secondo lo spirito e i principi fondamentali della presente convenzione. La sua decisione sarà obbligatoria e definitiva.
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