Convenzione›Parte TERZA
Art. 42
In vigore dal 5 dic 1974
Le istanze e gli altri documenti presentati alle autorità od agli istituti competenti di uno dei due Paesi avranno lo stesso effetto come se fossero stati presentati alle autorità od agli istituti corrispondenti dell'altro Paese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-10-08;545#art-c-42