Convenzione›Parte TERZA
Art. 41
In vigore dal 5 dic 1974
Le istanze che gli interessati indirizzano alle autorità e agli istituti competenti di uno dei due Paesi per l'applicazione della presente convenzione, come pure gli altri atti occorrenti per l'applicazione delle legislazioni indicate all', non possono essere respinte per il fatto di essere redatte nella lingua ufficiale dell'altro Paese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-10-08;545#art-c-41