Convenzione›Parte TERZA
Art. 38
In vigore dal 5 dic 1974
Le autorità diplomatiche e consolari dei due Paesi sono autorizzate ad intervenire direttamente presso le autorità e gli istituti competenti dell'altro Paese per ottenere le informazioni utili alla tutela degli interessi dei propri connazionali, come pure a rappresentarli senza speciale mandato.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-10-08;545#art-c-38