Convenzione›Parte TERZA
Art. 40
In vigore dal 5 dic 1974
Le autorità e gli istituti competenti dei due Paesi, per l'applicazione della presente convenzione, corrispondono direttamente tra loro, con gli assicurati e con i loro rappresentanti. Essi redigono la corrispondenza nella rispettiva lingua ufficiale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-10-08;545#art-c-40