Convenzione›Parte TERZA
Art. 46
In vigore dal 5 dic 1974
Paragrafo 1. - Le disposizioni prese unilateralmente da uno dei due Paesi per l'applicazione della presente convenzione saranno comunicate alla autorità competente dell'altro Paese per il tramite dei Ministeri degli affari esteri.
Paragrafo 2. - Le autorità competenti dei due Paesi comunicheranno altresì tempestivamente, per il tramite dei Ministeri degli affari esteri, tutte le disposizioni che modifichino o completino le legislazioni indicate all'.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-10-08;545#art-c-46