Convenzione›Parte PRIMA
Art. 2
In vigore dal 5 dic 1974
Paragrafo 1. - La presente convenzione si applica:
1. In Italia:
A) alla legislazione concernente:
a) l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
b) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
c) l'assicurazione malattie, ivi comprese le indennità funerarie e le prestazioni in natura per i beneficiari di pensioni e rendite;
d) l'assicurazione per la tubercolosi;
e) la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri;
f) l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
g) gli assegni familiari;
h) i regimi speciali per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono rischi o prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti;
i) le assicurazioni volontarie e facoltative previste dalla legislazione indicata alle lettere precedenti.
2. In Spagna:
A) alla legislazione relativa al regime generale della sicurezza sociale concernente i seguenti eventi e situazioni:
a) maternità, malattia comune o professionale e infortuni, professionali o extra professionali;
b) invalidità temporanea o permanente;
c) disoccupazione;
d) vecchiaia, morte e superstiti;
e) protezione della famiglia;
f) i servizi sociali per la rieducazione e riadattamento degli invalidi;
g) prestazioni facoltative di assistenza sociale;
B) alla legislazione applicabile ai lavoratori assoggettati ai seguenti regimi speciali:
a) lavoratori subordinati del settore agricoltura, forestale e dell'allevamento del bestiame;
b) marittimi;
c) minatori;
d) addetti ai servizi domestici.
Paragrafo 2. - La presente convenzione si applica anche ai regimi speciali riguardanti lavoratori autonomi, che svolgono le attività che saranno precisate mediante accordo fra le autorità competenti.
Paragrafo 3. - La presente convenzione si applicherà anche alle legislazioni che modificheranno o completeranno le legislazioni indicate al paragrafo 1. Tuttavia, non si applicherà:
a) alle legislazioni che estendono i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori, se a tale riguardo l'altra Parte contraente faccia opposizione entro un periodo di tre mesi dalla pubblicazione ufficiale delle medesime;
b) alle legislazioni concernenti un nuovo regime di sicurezza sociale, se a tale riguardo non intervenga un accordo fra le Parti contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-10-08;545#art-c-2