ConvenzioneParte PRIMA

Art. 2

In vigore dal 5 dic 1974
Paragrafo 1. - La presente convenzione si applica: 1. In Italia: A) alla legislazione concernente: a) l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; b) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; c) l'assicurazione malattie, ivi comprese le indennità funerarie e le prestazioni in natura per i beneficiari di pensioni e rendite; d) l'assicurazione per la tubercolosi; e) la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri; f) l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria; g) gli assegni familiari; h) i regimi speciali per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono rischi o prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti; i) le assicurazioni volontarie e facoltative previste dalla legislazione indicata alle lettere precedenti. 2. In Spagna: A) alla legislazione relativa al regime generale della sicurezza sociale concernente i seguenti eventi e situazioni: a) maternità, malattia comune o professionale e infortuni, professionali o extra professionali; b) invalidità temporanea o permanente; c) disoccupazione; d) vecchiaia, morte e superstiti; e) protezione della famiglia; f) i servizi sociali per la rieducazione e riadattamento degli invalidi; g) prestazioni facoltative di assistenza sociale; B) alla legislazione applicabile ai lavoratori assoggettati ai seguenti regimi speciali: a) lavoratori subordinati del settore agricoltura, forestale e dell'allevamento del bestiame; b) marittimi; c) minatori; d) addetti ai servizi domestici. Paragrafo 2. - La presente convenzione si applica anche ai regimi speciali riguardanti lavoratori autonomi, che svolgono le attività che saranno precisate mediante accordo fra le autorità competenti. Paragrafo 3. - La presente convenzione si applicherà anche alle legislazioni che modificheranno o completeranno le legislazioni indicate al paragrafo 1. Tuttavia, non si applicherà: a) alle legislazioni che estendono i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori, se a tale riguardo l'altra Parte contraente faccia opposizione entro un periodo di tre mesi dalla pubblicazione ufficiale delle medesime; b) alle legislazioni concernenti un nuovo regime di sicurezza sociale, se a tale riguardo non intervenga un accordo fra le Parti contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545#art-c-2

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