Convenzione›Parte PRIMA
Art. 4
In vigore dal 5 dic 1974
Paragrafo 1. - Ai fini dell'ammissione alle assicurazioni volontarie o facoltative, conformemente alla legislazione di un Paese contraente, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di tale Paese si cumulano, in quanto necessari, con i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altro Paese contraente.
Paragrafo 2. - I lavoratori italiani e spagnoli che si trasferiscono da un Paese, nel quale sono stati iscritti in una assicurazione sociale obbligatoria, nell'altro Paese e non soddisfano in tale Paese alle condizioni per essere sottoposti alle assicurazioni sociali obbligatorie, possono beneficiare delle assicurazioni volontarie o facoltative previste dalle legislazioni indicate all'.
A tal fine si cumulano, in quanto necessario; i periodi di assicurazione compiuti nell'altro Paese.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-10-08;545#art-c-4