ConvenzioneParte PRIMA

Art. 4

In vigore dal 5 dic 1974
Paragrafo 1. - Ai fini dell'ammissione alle assicurazioni volontarie o facoltative, conformemente alla legislazione di un Paese contraente, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di tale Paese si cumulano, in quanto necessari, con i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altro Paese contraente. Paragrafo 2. - I lavoratori italiani e spagnoli che si trasferiscono da un Paese, nel quale sono stati iscritti in una assicurazione sociale obbligatoria, nell'altro Paese e non soddisfano in tale Paese alle condizioni per essere sottoposti alle assicurazioni sociali obbligatorie, possono beneficiare delle assicurazioni volontarie o facoltative previste dalle legislazioni indicate all'. A tal fine si cumulano, in quanto necessario; i periodi di assicurazione compiuti nell'altro Paese.
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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545#art-c-4

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Spagna concernente la sicurezza sociale, conclusa a Madrid il 20 luglio 1967. — Testo vigente | Portale Normativo