ConvenzioneParte PRIMA

Art. 3

In vigore dal 5 dic 1974
I lavoratori italiani in Spagna e i lavoratori spagnoli in Italia, salariati o assimilati ai salariati delle legislazioni menzionate nell' della presente convenzione, come pure i loro familiari, avranno, salvo disposizioni contrarie contenute nella convenzione, gli stessi diritti ed obblighi dei cittadini dell'altro Paese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545#art-c-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo