Convenzione›Parte PRIMA
Art. 8
In vigore dal 5 dic 1974
Salvo quanto disposto nella presente convenzione, i lavoratori aventi diritto a prestazioni di sicurezza sociale da una delle due Parti contraenti le riceveranno integralmente e senza alcuna limitazione o restrizione mentre risiedono nel territorio di una delle Parti contraenti. Tali prestazioni saranno corrisposte da entrambe le Parti ai cittadini dell'altra Parte contraente che risiedono in un terzo Paese, alle stesse condizioni e nella stessa misura in cui sono corrisposte ai propri cittadini residenti in detto terzo Paese.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-10-08;545#art-c-8