Convenzione
Art. 32
In vigore dal 5 dic 1974
Un lavoratore che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione di un Paese contraente per il diritto alle prestazioni familiari, tenuto conto ove necessario di quanto disposto dall'articolo precedente, beneficia di tali prestazioni anche per le persone di famiglia che risiedono o soggiornano nell'altro Paese.
Dette prestazioni sono corrisposte ai beneficiari direttamente dall'istituto debitore.
Le autorità competenti dei due Paesi possono convenire di comune accordo la corresponsione delle prestazioni per il tramite di un istituto del Paese di residenza dei familiari, da esse designato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-10-08;545#art-c-32