Convenzione

Art. 22

In vigore dal 5 dic 1974
Nei casi di Cui all' gli istituti debitori di un Paese possono delegare il servizio delle prestazioni, come pure il controllo medico ed amministrativo degli interessati che risiedono o soggiornano nell'altro Paese, all'istituto competente di tale Paese, con il consenso di tale istituito. Le relative spese saranno oggetto di rimborso
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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545#art-c-22

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