Accordo

Art. VI

In vigore dal 3 ott 1974
Articolo VI. 1. - I certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o resi validi da una Parte contraente, ed ancora in vigore, saranno riconosciuti come validi dall'altra Parte contraente per l'esercizio delle rotte e dei servizi contemplati nel presente accordo. 2. - Ciascuna Parte contraente, tuttavia, si riserva il diritto di non riconoscere validi, per il sorvolo del proprio territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati a propri cittadini dall'altra Parte contraente o da un terzo Stato.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;426#art-a-vi

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Art. VI Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per i servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, concluso a Singapore l'11 aprile 1967; b) accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica malgascia relativo ai trasporti aerei, concluso a Roma il 23 marzo 1968, con scambio di note; c) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica sui servizi aerei, concluso a Kingston il 18 maggio 1971. — Testo vigente | Portale Normativo