Accordo

Art. II

In vigore dal 3 ott 1974
Articolo II. 1. - Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente accordo al fine di istituire regolari servizi aerei internazionali sulle rotte specificate nell'apposita sezione della tabella allegata al presente accordo (d'ora innanzi indicati rispettivamente come "servizi convenuti" e "rotte specificate"). 2. - Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del presente accordo, l'impresa designata di ciascuna Parte contraente godrà dei seguenti diritti: a) di attraversare senza scalo il territorio dell'altra Parte contraente; b) di fare scali nel territorio dell'altra Parte contraente per scopi non di traffico; e c) nell'esercizio di un servizio convenuto su una rotta specificata, di fare scali nel territorio dell'altra Parte contraente, nei punti specificati per tale rotta nella tabella allegata al presente accordo, allo scopo di sbarcare o imbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci e posta. 3. - Nulla del paragrafo 2 di questo articolo sarà inteso conferire all'impresa di una Parte contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri, merci e posta trasportati dietro remunerazione o noleggio e destinati ad altro punto del territorio dell'altra Parte contraente.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;426#art-a-ii

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Art. II Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per i servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, concluso a Singapore l'11 aprile 1967; b) accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica malgascia relativo ai trasporti aerei, concluso a Roma il 23 marzo 1968, con scambio di note; c) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica sui servizi aerei, concluso a Kingston il 18 maggio 1971. — Testo vigente | Portale Normativo