Accordo
Art. I
In vigore dal 3 ott 1974
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI GIAMAICA SUI SERVIZI AEREI.
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL GOVERNO DI GIAMAICA
(d'ora innanzi denominati "Parti contraenti")
avendo ratificato la convenzione sull'aviazione civile
internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e desiderando concludere un accordo al fine di istituire servizi aerei tra i rispettivi territori e oltre, hanno convenuto quanto segue:
Articolo I.
Ai fini del presente accordo, a meno che dal contesto non risulti
altrimenti:
1. - Il termine "la convenzione" significa la convenzione
sull'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e comprende tutti gli annessi adottati ai sensi dell'articolo 90 di detta convenzione ed ogni emendamento degli annessi o della convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94 di essa, a condizione che tali annessi ed emendamenti siano in vigore per entrambe le Parti contraenti o siano stati da esse ratificati;
2. - il termine "autorità aeronautiche" significa, nel caso
dell'Italia il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Direzione generale dell'aviazione civile, e, nel caso della Giamaica, il Ministero responsabile per l'aviazione civile, l'Air Transport Licensing Board, o, in entrambi i casi, ogni altra persona od ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dalle suddette autorità;
3. - il termine "impresa designata" significa una impresa designata ed autorizzata a norma dell'articolo III del presente accordo;
4. - il termine "territorio", in relazione a uno Stato, significa
le aree di territorio e le acque territoriali ad esse adiacenti sotto la sovranità, protettorato o amministrazione fiduciaria di quello Stato;
5. - il termine "servizio aereo" significa qualsiasi servizio aereo regolare effettuato per mezzo di aeromobili per il pubblico trasporto di passeggeri, posta o merci;
6. - il termine "servizio aereo internazionale" significa un
servizio aereo che attraversa lo spazio aereo sovrastante il territorio di più di uno Stato;
7. - il termine "impresa" significa qualsiasi impresa di trasporto
aereo che offra oppure operi un servizio aereo internazionale; e
8. - il termine "fermata per scopi non di traffico" significa
l'effettuazione di uno scalo per qualsiasi scopo diverso da quello di imbarcare o sbarcare passeggeri, merci o posta.
Storico versioni
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