Accordo
Art. IV
In vigore dal 3 ott 1974
Articolo IV.
1. - Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di revocare il
permesso operativo o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati nell'articolo II del presente accordo da parte dell'impresa designata dall'altra Parte contraente o di imporre, se lo ritenga necessario, condizioni all'esercizio di tali diritti:
a) in tutti i casi in cui essa non abbia la prova soddisfacente
che la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa sono nelle mani della Parte contraente che ha designato l'impresa o in quelle di cittadini di detta Parte contraente; o
b) nel caso in cui tale impresa non sia in grado di ottemperare
alle leggi o regolamenti vigenti nel territorio della Parte contraente che ha accordato i diritti sopra citati; o
c) nel caso in cui l'impresa altrimenti manchi di operare in
conformità alle condizioni prescritte nel presente accordo.
2. - A meno che una immediata revoca, sospensione o imposizione di
condizioni, menzionata nel paragrafo 1 del presente articolo, si renda necessaria per impedire l'ulteriore violazione di leggi o regolamenti, tale diritto dovrà essere esercitato solo previa consultazione con l'altra Parte contraente.
Storico versioni
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