Accordo

Art. IX

In vigore dal 3 ott 1974
Articolo IX. 1. - Vi sarà pari ed equa possibilità per le imprese designate di entrambe le Parti contraenti di operare i servizi convenuti sulle rotte specificate tra i loro rispettivi territori. 2. - Nell'esercizio dei servizi convenuti, l'impresa designata di ciascuna Parte contraente dovrà prendere in considerazione gli interessi dell'impresa dell'altra Parte contraente, in modo da non interferire indebitamente sui servizi da questa operati sulle rotte specificate o parte delle stesse rotte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-07-16;426#art-a-ix

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo