Accordo
Art. IX
In vigore dal 3 ott 1974
Articolo IX.
1. - Vi sarà pari ed equa possibilità per le imprese designate di
entrambe le Parti contraenti di operare i servizi convenuti sulle rotte specificate tra i loro rispettivi territori.
2. - Nell'esercizio dei servizi convenuti, l'impresa designata di
ciascuna Parte contraente dovrà prendere in considerazione gli interessi dell'impresa dell'altra Parte contraente, in modo da non interferire indebitamente sui servizi da questa operati sulle rotte specificate o parte delle stesse rotte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;426#art-a-ix