Accordo

Art. XII

In vigore dal 3 ott 1974
Articolo XII. 1. - Ai fini dei successivi paragrafi, il termine "tariffa" significa i prezzi da pagarsi per il trasporto di passeggeri e merci e le condizioni alle quali tali prezzi sono applicati, ivi inclusi prezzi e condizioni per servizi di agenzia e altri servizi ausiliari, escludendo, tuttavia, le remunerazioni e le condizioni per il trasporto di posta. 2. - Le tariffe da applicarsi da parte dell'impresa di una Parte contraente per il trasporto al o dal territorio dell'altra Parte contraente saranno stabilite a livelli ragionevoli, tenendo nel debito conto tutti i relativi fattori, ivi inclusi i costi di esercizio, un ragionevole profitto, e le tariffe di altre imprese. 3. - Le tariffe menzionate al paragrafo 2 del presente articolo devono essere possibilmente concordate tra le imprese designate di entrambe le Parti contraenti, dopo consultazioni con le altre imprese operanti sulla intera rotta o su parte di essa, e tale accordo deve essere raggiunto, ove possibile, attraverso i sistemi adottati in materia di tariffe dall'Associazione per il trasporto aereo internazionale. 4. - Le tariffe così concordate dovranno essere sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche di entrambe le Parti contraenti almeno sessanta giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. In casi speciali, tale termine può essere ridotto, previo accordo delle suddette autorità. 5. - Tale approvazione può essere data espressamente. Se nessuna delle autorità aeronautiche ha manifestato il proprio dissenso entro trenta giorni dalla data di presentazione, a termini del paragrafo 4 del presente articolo, tali tariffe saranno considerate come approvate. Nel caso in cui il termine di presentazione venga ridotto, in conformità alle disposizioni del paragrafo 4, le autorità aeronautiche possono convenire che il termine entro il quale ogni eventuale dissenso deve essere notificato sia inferiore a trenta giorni. 6. - Se una tariffa non può essere concordata a norma del paragrafo 3 del presente articolo, o se entro il termine stabilito dal paragrafo 5 del presente articolo, un'autorità aeronautica avrà notificato all'altra autorità aeronautica il proprio dissenso in merito ad una tariffa concordata secondo le disposizioni del paragrafo 3, le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti dovranno adoperarsi, dopo consultazione con le autorità aeronautiche di qualsiasi altro Stato il cui parere ritengano utile, per stabilire di comune accordo la tariffa. 7. - Se le autorità aeronautiche non possono accordarsi su una tariffa ad esse sottoposta a norma del paragrafo 4 del presente articolo, oppure sulla determinazione di una tariffa a norma del paragrafo 6 del presente articolo, la controversia deve essere regolata in conformità alle disposizioni dell'articolo XVI del presente accordo. 8. - Una tariffa stabilita in conformità alle disposizioni del presente articolo resterà in vigore fino a quando non sia stata stabilita una nuova tariffa. Nondimeno, le disposizioni del presente paragrafo non varranno a prorogare la validità di una tariffa per più di dodici mesi successivi alla data alla quale essa sarebbe altrimenti divenuta inapplicabile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-07-16;426#art-a-xii

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. XII Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per i servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, concluso a Singapore l'11 aprile 1967; b) accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica malgascia relativo ai trasporti aerei, concluso a Roma il 23 marzo 1968, con scambio di note; c) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica sui servizi aerei, concluso a Kingston il 18 maggio 1971. — Testo vigente | Portale Normativo