Accordo
Art. X
In vigore dal 3 ott 1974
Articolo X.
1. - I servizi convenuti operati dalle imprese designate delle due
Parti contraenti dovranno essere ragionevolmente correlati alle esigenze del pubblico per il trasporto aereo sulle rotte specificate e il loro scopo principale sarà di offrire una capacità adeguata alle esigenze del traffico tra il Paese del quale tale impresa ha la nazionalità e il Paese di ultima destinazione del traffico. Il diritto di imbarcare o sbarcare su tali servizi traffico internazionale destinato a, e proveniente da, terzi Paesi in un punto o punti sulle rotte specificate nella tabella allegata al presente accordo sarà esercitato in conformità ai principi generali di ordinato sviluppo sottoscritti da ambedue i Governi e sarà subordinato al principio generale che la capacità deve essere correlata:
a) alle esigenze del traffico tra il Paese di origine e i Paesi
di destinazione;
b) alle esigenze dei servizi diretti; e
c) alle esigenze del traffico dell'area attraverso la quale passa
l'impresa, tenuto conto dei servizi locali e regionali.
2. - Prima dell'inizio dei servizi convenuti e per le successive
variazioni di capacità, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti si accorderanno sulla pratica applicazione dei principi di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo per l'esercizio dei servizi convenuti da parte delle imprese designate.
3. - Gli orari dei servizi dovranno essere sottoposti
all'approvazione delle autorità aeronautiche almeno 30 giorni prima della data della loro entrata in vigore.
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