Accordo

Art. XV

In vigore dal 3 ott 1974
Articolo XV. 1. - Se una delle Parti contraenti ritiene opportuno modificare qualche disposizione del presente accordo, potrà richiedere consultazioni tra le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti e le suddette consultazioni dovranno avere inizio entro 60 giorni dalla data della richiesta. 2. - Se le autorità aeronautiche raggiungeranno un accordo circa la modifica del presente accordo, tale modifica entrerà in vigore dopo che sarà stata confermata mediante uno scambio di note diplomatiche.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;426#art-a-xv

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