Accordo

Art. XI

In vigore dal 3 ott 1974
Articolo XI. Le autorità aeronautiche di una Parte contraente forniranno alle autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente, su loro domanda, quelle statistiche periodiche o di altro genere che possono essere ragionevolmente richieste allo scopo di riesaminare la capacità offerta sui servizi convenuti dall'impresa designata della Parte contraente citata per prima nel presente articolo. Tali statistiche dovranno contenere tutte le informazioni necessarie per determinare il volume del traffico trasportato dall'impresa sui servizi convenuti e l'origine e la destinazione di detto traffico.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;426#art-a-xi

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Art. XI Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per i servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, concluso a Singapore l'11 aprile 1967; b) accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica malgascia relativo ai trasporti aerei, concluso a Roma il 23 marzo 1968, con scambio di note; c) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica sui servizi aerei, concluso a Kingston il 18 maggio 1971. — Testo vigente | Portale Normativo