Art. XI
Accordo

Art. XI

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In vigore dal 3 ott 1974
Articolo XI. Le autorità aeronautiche di una Parte contraente forniranno alle autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente, su loro domanda, quelle statistiche periodiche o di altro genere che possono essere ragionevolmente richieste allo scopo di riesaminare la capacità offerta sui servizi convenuti dall'impresa designata della Parte contraente citata per prima nel presente articolo. Tali statistiche dovranno contenere tutte le informazioni necessarie per determinare il volume del traffico trasportato dall'impresa sui servizi convenuti e l'origine e la destinazione di detto traffico.
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