Accordo

Art. XVIII

In vigore dal 3 ott 1974
Articolo XVIII. 1. - Ciascuna Parte contraente può in ogni momento notificare all'altra il proprio desiderio di porre termine al presente accordo. Tale notifica sarà inviata simultaneamente all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI). Nel caso in cui tale notifica sia stata effettuata, il presente accordo avrà termine dodici mesi dopo la data nella quale la notifica sia stata ricevuta dall'altra Parte contraente, a meno che la notifica stessa venga ritirata di comune accordo prima della scadenza di tale periodo. 2. - In mancanza di accusa di ricezione dell'altra Parte contraente, la notifica si riterrà ricevuta quattordici giorni dopo la sua ricezione da parte dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (OACI).
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;426#art-a-xviii

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