Art. 2
In vigore dal 3 ott 1974
Piena ed intera esecuzione è data agli accordi indicati all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli e XX degli accordi di cui alle lettere a), b) e c) dell'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 16 luglio 1974
LEONE
RUMOR - MORO - PRETI - TANASSI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Storico versioni
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