Art. 2

In vigore dal 3 ott 1974
Piena ed intera esecuzione è data agli accordi indicati all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli e XX degli accordi di cui alle lettere a), b) e c) dell'. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 luglio 1974 LEONE RUMOR - MORO - PRETI - TANASSI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;426#art-rd-2

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