Accordo

Art. 1

In vigore dal 3 ott 1974
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede è unicamente quello in lingua francese qui sopra riportato. ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA MALGASCIA SUI TRASPORTI AEREI IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA MALGASCIA desiderando di favorire lo sviluppo dei trasporti aerei tra l'Italia ed il Madagascar e di perseguire, nel miglior modo possibile, la cooperazione internazionale in tale campo, desiderando di applicare a tali trasporti i principi e le disposizioni della convenzione sull'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944; hanno convenuto quanto segue: . Per l'applicazione del presente accordo e del suo allegato: 1) il termine "convenzione" indica la convenzione sull'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, nonché ogni allegato adottato in base all'articolo 90 di detta convenzione ed ogni emendamento degli allegati o della convenzione adottato in base agli articoli 90 e 94 della suddetta convenzione, se i detti emendamenti ed allegati sono stati adottati dalle due Parti contraenti; 2) l'espressione"autorità aeronautiche" indica nei confronti dell'Italia il "Ministero dei trasporti e della aviazione civile, Direzione generale dell'aviazione civile", e nei confronti del Madagascar il "Ministero degli impianti e delle comunicazioni, Direzione generale degli impianti e dell'aeronautica", od ogni altra persona od ente che sia abilitato da una delle Parti contraenti ad assicurare una qualsiasi delle funzioni attualmente svolte dalle precitate autorità; 3) l'espressione "impresa designata" indica la compagnia di trasporto aereo che una Parte contraente avrà designato mediante notifica scritta all'altra Parte contraente, in conformità all' del presente accordo per l'esercizio dei servizi aerei sulle rotte specificate; 4) le espressioni "territorio", "servizio aereo", "servizio aereo internazionale" e "scalo non commerciale", hanno rispettivamente i significati che sono loro attribuiti negli della convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;426#art-a-1

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