Accordo
Art. 3
In vigore dal 3 ott 1974
.
Ogni Parte contraente avrà il diritto di designare per
iscritto alle autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente, l'impresa incaricata di gestire i servizi convenuti sulle rotte specificate.
I servizi convenuti potranno essere gestiti immediatamente o in
data successiva a scelta della Parte contraente alla quale sono accordati i diritti a condizione che le autorità aeronautiche della Parte contraente che accorda i diritti, abbiano concesso l'autorizzazione di esercizio richiesta, che dovrà essere accordata, nel più breve termine possibile, subordinatamente alle disposizioni dei paragrafi e del presente articolo e dello .
Le autorità aeronautiche di una delle Parti contraenti possono
chiedere all'impresa designata dall'altra Parte contraente di fornire prove soddisfacenti circa la propria idoneità a soddisfare le condizioni prescritte dalla legge e dai regolamenti normalmente applicati al funzionamento dell'impresa di trasporto aereo nonché all'esercizio dei servizi aerei internazionali.
Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte contraente avranno
il diritto di non accettare la designazione dell'impresa o di sospendere o revocare a tale impresa l'esercizio dei diritti previsti dal paragrafo dell' del presente accordo, o di imporre le condizioni ritenute necessarie all'esercizio di tali diritti, quando le dette autorità non abbiano una prova certa che la parte preponderante della proprietà e dell'effettivo controllo dell'impresa sono nelle mani della Parte contraente che ha designato l'impresa, o di cittadini della Parte contraente che ha designato l'impresa.
Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte contraente si
riservano il diritto di sospendere o di revocare l'autorizzazione di gestione o di imporre le condizioni che esse ritengono necessarie nel caso in cui l'impresa designata dall'altra Parte contraente non osservi le leggi e i regolamenti della Parte contraente che accorda i diritti, o non soddisfi le condizioni in base alle quali i diritti sono accordati conformemente alle disposizioni del presente accordo e del suo allegato.
Tale azione non sarà esercitata che previa consultazione fra le
autorità aeronautiche delle due Parti contraenti e la consultazione avrà luogo entro un termine di 30 giorni a partire dalla data della richiesta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;426#art-a-3