Accordo
Art. 8
In vigore dal 3 ott 1974
.
Se una delle Parti contraenti crederà opportuno di modificare
qualche disposizione del presente accordo o del suo allegato, essa potrà chiedere una consultazione tra le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti, e tali consultazioni dovranno iniziare entro 60 giorni a partire dalla data della richiesta.
Se le autorità aeronautiche si accorderanno sulla modifica del
presente accordo, tale modifica entrerà in vigore dopo che sarà stata confermata attraverso lo scambio di note diplomatiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;426#art-a-8