Accordo

Art. 13

In vigore dal 3 ott 1974
. Ciascuna Parte contraente accorda all'impresa di trasporto aereo designata dall'altra Parte contraente il diritto di trasferire presso la sua sede tutto l'eccedente sulle spese, degli utili acquisiti sul territorio della prima Parte contraente con la stessa moneta con la quale sono stati acquisiti. Per quanto attiene agli utili realizzati in moneta locale, ciascuna Parte contraente accorda all'impresa di trasporto aereo designata dall'altra Parte contraente il diritto di trasferire alla propria sede in divise convertibili ai tassi ufficiali di cambio sulla base del dollaro USA tutto l'eccedente sulle spese, degli utili acquisiti su territorio della prima Parte contraente.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;426#art-a-13

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