Accordo

Art. 9

In vigore dal 3 ott 1974
. Ove sorga una controversia tra le Parti contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo, le Parti contraenti dovranno cercare di comporla innanzitutto mediante negoziati diretti. Ove le Parti contraenti non giungano ad una composizione mediante negoziati, esse potranno sottoporre la controversia alla decisione di persone od organismi competenti; o in mancanza di un tale accordo, la controversia potrà, a richiesta di una delle Parti contraenti, essere sottoposta alla decisione di un tribunale composto di tre arbitri, uno nominato da ciascuna delle Parti contraenti ed il terzo designato dai primi due arbitri suddetti. Ogni Parte contraente nominerà un arbitro entro un termine di sessanta giorni a partire dalla data del ricevimento, da parte di una delle Parti contraenti, di un preavviso dell'altra Parte contraente, per via diplomatica, richiedente l'arbitrato della controversia, e il terzo arbitro sarà designato entro un nuovo termine di sessanta giorni. Se l'una o l'altra delle Parti contraenti si astengono dal nominare un arbitro entro il periodo specificato o se il terzo arbitro non è stato designato, l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale potrà essere sollecitata da una delle Parti contraenti al fine di designare, a seconda del caso, uno o più arbitri. In tal caso, il terzo arbitro sarà il cittadino di uno Stato terzo e assumerà le funzioni di presidente del tribunale arbitrale. Le Parti contraenti si impegnano ad accettare ogni decisione resa in base al paragrafo del presente articolo. Finché una delle Parti contraenti o l'impresa designata da ciascuna Parte contraente mancherà di dare esecuzione alla decisione resa in base al presente articolo, l'altra Parte contraente potrà limitare, sospendere o revocare tutti i diritti o privilegi accordati in base al presente accordo alla Parte contraente in difetto o all'impresa designata di tale Parte contraente. Ciascuna delle Parti contraenti si assumerà la metà delle spese del tribunale di cui al precedente paragrafo.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;426#art-a-9

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Art. 9 Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per i servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, concluso a Singapore l'11 aprile 1967; b) accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica malgascia relativo ai trasporti aerei, concluso a Roma il 23 marzo 1968, con scambio di note; c) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica sui servizi aerei, concluso a Kingston il 18 maggio 1971. — Testo vigente | Portale Normativo