Accordo

Art. 6

In vigore dal 3 ott 1974
. I servizi convenuti gestiti dalle imprese designate dalle due Parti contraenti avranno come fondamentale obiettivo la messa in opera, con un coefficiente di utilizzazione ritenuto ragionevole, di una capacità adatta alle normali e prevedibili necessità del traffico aereo internazionale in provenienza da o a destinazione del territorio della Parte contraente che avrà designato l'impresa che esercita i detti servizi. L'impresa designata da una delle Parti contraenti potrà soddisfare, nel limite della capacità globale prevista dal primo capoverso del presente articolo, alle necessità del traffico tra i territori degli Stati terzi situati sulle rotte convenute ed il territorio dell'altra Parte contraente sempre che ciò non sia pregiudizievole agli interessi fondamentali di quest'ultima Parte contraente. In caso di variazione di traffico ò al fine di corrispondere ad esigenze di un traffico imprevisto o momentaneo sulle rotte specificate, le imprese designate dovranno convenire fra di loro sulle misure appropriate per soddisfare tali variazioni di traffico. Esse ne informeranno immediatamente le autorità aeronautiche dei loro rispettivi Paesi che potranno consultarsi se lo riterranno utile. Nel caso in cui una delle imprese designate da una delle Parti contraenti non desiderasse utilizzare su di una o più rotte, sia una parte, sia la totalità, della capacità di trasporto che essa dovrebbe offrire, tenuto conto dei suoi diritti, essa si accorderà con l'impresa designata dall'altra Parte contraente al fine di trasferire a quest'ultima per un determinato periodo di tempo la totalità di una parte di tale capacità di trasporto. L'impresa designata che avrà trasferito tutti o parte dei suoi diritti potrà riprenderli allo scadere di detto periodo. Prima dell'inizio dei servizi convenuti, nonché per ogni variazione di capacità, le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti si accorderanno circa la applicazione pratica dei principi previsti dalla presente convenzione per quanto attiene ai servizi convenuti esercitati dalle imprese designate.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;426#art-a-6

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