Accordo

Art. 7

In vigore dal 3 ott 1974
. Le tariffe da applicarsi ai servizi convenuti sulle rotte specificate devono essere fissate a tassi ragionevoli, tenuto debitamente conto di tutti gli elementi di valutazione, ed in particolare del costo di gestione, di un ragionevole utile, nonché delle tariffe applicate da altre imprese di trasporto aereo che servano gli stessi percorsi. Le tariffe di cui al paragrafo del presente articolo devono essere fissate, se possibile, su accordo diretto tra le imprese designate dalle due Parti contraenti e, se ritenuto necessario, previa consultazione con le altre imprese che servano tutti gli stessi percorsi o parte di essi. Le tariffe così definite saranno sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche delle due Parti contraenti, almeno 30 giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Tale termine potrà essere ridotto, in casi speciali, se le autorità aeronautiche ne converranno. In caso di mancato accordo fra le imprese designate circa la determinazione delle tariffe, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti si occuperanno esse stesse di determinarle mediante un reciproco accordo. Se le autorità aeronautiche non riescono ad accordarsi, nè circa l'approvazione di una qualsiasi delle tariffe che sono state loro sottoposte conformemente al paragrafo del presente articolo, nè sulla determinazione di una qualsiasi delle tariffe in conformità del paragrafo, il disaccordo sarà composto in conformità delle disposizioni dell' del presente accordo. Nessuna tariffa può entrare in vigore se le autorità aeronautiche dell'una o dell'altra Parte contraente non la ritengono soddisfacente, tranne nel caso di uno decisione arbitrale resa in conformità alle disposizioni dell' del presente accordo. Le tariffe fissate in conformità alle disposizioni del presente articolo devono restare in vigore, sino al momento in cui non saranno state fissate nuove tariffe conformemente a queste stesse disposizioni.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;426#art-a-7

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