Accordo

Art. 2

In vigore dal 3 ott 1974
. Ogni Parte contraente accorda all'altra Parte contraente i diritti enumerati nel presente accordo al fine di istituire i servizi aerei sulle rotte specificate nell'allegato del presente accordo. I detti servizi e rotte saranno d'ora innanzi denominati rispettivamente "servizi convenuti" e "rotte specificate". Subordinatamente alle disposizioni del presente accordo, l'impresa designata da ogni Parte contraente godrà dei seguenti diritti: a) di sorvolare il territorio dell'altra Parte contraente; b) di effettuare scali non commerciali nel territorio dell'altra Parte contraente; c) per l'esercizio di un servizio convenuto su di una rotta specificata, di effettuare scali nel territorio della altra Parte contraente, nei punti specificati di tale rotta nell'allegato del presente accordo, al fine di prendere a bordo o di sbarcare in traffico internazionale passeggeri, merci e posta. Nulla nelle disposizioni del paragrafo del presente articolo sarà interpretato come suscettibile di conferire all'impresa di una Parte contraente il diritto di prendere a bordo o di sbarcare sul territorio dell'altra Parte contraente i passeggeri, merci o posta in provenienza da o a destinazione di un altro punto del territorio di tale Parte contraente. Le leggi ed i regolamenti di ciascuna Parte contraente relativi all'ingresso o all'uscita del proprio territorio di aeromobili impiegati nella navigazione internazionale, o relativi all'esercizio dei detti aeromobili durante la loro presenza entro i limiti del proprio territorio, saranno applicati agli aeromobili ed ai servizi convenuti dell'impresa designata dall'altra Parte contraente. Le due Parti contraenti concordano sull'applicazione del principio dell'uguaglianza e della reciprocità in tutti i campi relativi all'esercizio dei diritti derivanti dal presente accordo. Sarà assicurato alle imprese designate dalle due Parti contraenti un trattamento giusto ed equo, esse dovranno godere di uguali diritti e possibilità e rispettare il principio di una uguale ripartizione della capacità disponibile per l'esercizio dei servizi convenuti. Esse dovranno tenere in considerazione sui percorsi comuni, i loro reciproci interessi al fine di non danneggiare indebitamente i rispettivi servizi.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;426#art-a-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per i servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, concluso a Singapore l'11 aprile 1967; b) accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica malgascia relativo ai trasporti aerei, concluso a Roma il 23 marzo 1968, con scambio di note; c) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica sui servizi aerei, concluso a Kingston il 18 maggio 1971. — Testo vigente | Portale Normativo