Accordo

Art. 5

In vigore dal 3 ott 1974
. Gli aeromobili dell'impresa di trasporto aereo designata di una Parte contraente, che assicurino l'esercizio dei servizi convenuti, saranno esonerati, all'entrata nel territorio dell'altra Parte contraente, dal pagamento dei diritti doganali e di altri diritti e tasse. I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio e il normale equipaggiamento a bordo degli aeromobili dell'impresa designata di una Parte contraente, saranno esentati, all'entrata nel territorio dell'altra Parte contraente, dal pagamento dei diritti doganali, delle spese di ispezione e di ogni altro onere fiscale anche nel caso in cui detti materiali fossero consumati od utilizzati nel corso di voli effettuati al di sopra di detto territorio. Essi non potranno essere scaricati che con il consenso delle autorità doganali dell'altra Parte contraente. I carburanti, gli olii lubrificanti, i pezzi di ricambio ed il normale equipaggiamento di bordo introdotti sul territorio di una Parte contraente e destinati unicamente all'uso degli aeromobili dell'impresa di trasporto aereo designata dell'altra Parte contraente che assicuri l'esercizio dei servizi convenuti, saranno esentati dal pagamento dei diritti doganali, delle spese di ispezione e di ogni altro onere fiscale. I carburanti e gli olii lubrificanti, posti a bordo degli aeromobili dell'impresa di trasporto aereo designata di una delle Parti contraenti sul territorio della altra Parte contraente saranno esentati dal pagamento dei diritti doganali e da ogni altro onere fiscale. Saranno del pari esentati i pezzi di ricambio, i normali equipaggiamenti e le provviste di bordo nei limiti e alle condizioni fissate dalle autorità competenti dell'altra Parte contraente. I prodotti che godono delle esenzioni dai diritti doganali e dagli altri diritti e tasse suindicati non potranno essere utilizzati per scopi diversi da quello dell'esercizio dei servizi aerei e saranno riesportati nel caso in cui non potessero essere utilizzati a meno che non sia stata loro accordata la nazionalizzazione conformemente alle disposizioni in vigore sul territorio della Parte contraente interessata. Sino a quando non saranno utilizzati o non avranno ricevuto una diversa destinazione, i prodotti in questione saranno sottoposti a controllo doganale. Le esenzioni previste ai precedenti capoversi potranno essere subordinate all'osservanza delle formalità normalmente applicate sul territorio della Parte contraente che deve accordarle, senza che ciò pregiudichi i diritti rappresentativi dei servizi resi.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;426#art-a-5

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