Accordo

Art. 4

In vigore dal 3 ott 1974
. I certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità ed i permessi rilasciati o resi validi da una delle Parti contraenti, saranno riconosciuti validi dall'altra Parte contraente nel corso del periodo della loro validità. Tuttavia, ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di non riconoscere validi, ai fini della circolazione al di sopra del proprio territorio, i brevetti di idoneità e i permessi rilasciati ai suoi cittadini dall'altra Parte contraente o da un terzo Stato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;426#art-a-4

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