Accordo
Art. 11
In vigore dal 3 ott 1974
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Ciascuna Parte contraente può in ogni momento notificare all'altra
Parte contraente la propria intenzione di denunciare il presente accordo. Una tale notifica sarà comunicata contemporaneamente all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI).
Conseguentemente alla suddetta notifica, il presente accordo avrà
fine ad una data designata d'accordo fra le Parti ma non oltre dodici mesi dopo la data di ricevimento della detta notifica da parte dell'altra Parte contraente a meno che la notifica di denuncia del presente accordo non sia ritirata prima dello scadere di tale termine d'intesa fra le Parti.
Se l'altra Parte contraente non accusa ricevuta della detta
notifica, questa sarà considerata come ricevuta da essa quattordici giorni dopo il suo ricevimento da parte della Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;426#art-a-11