Accordo
Art. 14
In vigore dal 3 ott 1974
.
Le due Parti contraenti si impegneranno ad effettuare, almeno una volta all'anno, delle consultazioni fra le autorità aeronautiche, nel corso delle quali saranno affrontati i diversi problemi relativi all'applicazione del presente accordo e tutto ciò che ha attinenza con i trasporti aerei riguardanti le Parti contraenti e le loro imprese designate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;426#art-a-14