Art. 14
Accordo

Art. 14

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In vigore dal 3 ott 1974
. Le due Parti contraenti si impegneranno ad effettuare, almeno una volta all'anno, delle consultazioni fra le autorità aeronautiche, nel corso delle quali saranno affrontati i diversi problemi relativi all'applicazione del presente accordo e tutto ciò che ha attinenza con i trasporti aerei riguardanti le Parti contraenti e le loro imprese designate.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;426#art-a-14