Accordo

Art. 17

In vigore dal 3 ott 1974
. Il presente accordo è soggetto all'adempimento delle formalità costituzionali di ogni Parte contraente ed entrerà in vigore alla data dello scambio di note che confermi detto adempimento. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo. FATTO a Singapore l'11 aprile 1967 in duplice esemplare in lingua inglese. Per il Governo della Repubblica italiana Felice SANTINI Per il Governo della Repubblica di Singapore: WONG KENG SAM
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;426#art-a-17

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Art. 17 Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per i servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, concluso a Singapore l'11 aprile 1967; b) accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica malgascia relativo ai trasporti aerei, concluso a Roma il 23 marzo 1968, con scambio di note; c) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica sui servizi aerei, concluso a Kingston il 18 maggio 1971. — Testo vigente | Portale Normativo