Accordo
Art. 17
In vigore dal 3 ott 1974
.
Il presente accordo è soggetto all'adempimento delle formalità costituzionali di ogni Parte contraente ed entrerà in vigore alla data dello scambio di note che confermi detto adempimento.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo.
FATTO a Singapore l'11 aprile 1967 in duplice esemplare in lingua inglese.
Per il Governo
della Repubblica italiana Felice SANTINI
Per il Governo
della Repubblica di Singapore:
WONG KENG SAM
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;426#art-a-17