Art. 17
Accordo

Art. 17

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In vigore dal 3 ott 1974
. Il presente accordo è soggetto all'adempimento delle formalità costituzionali di ogni Parte contraente ed entrerà in vigore alla data dello scambio di note che confermi detto adempimento. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo. FATTO a Singapore l'11 aprile 1967 in duplice esemplare in lingua inglese. Per il Governo della Repubblica italiana Felice SANTINI Per il Governo della Repubblica di Singapore: WONG KENG SAM
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