Accordo
Art. V
In vigore dal 3 ott 1974
Articolo V.
1. - Le leggi e i regolamenti di una Parte contraente, relativi
all'ammissione nel, o alla partenza dal, proprio territorio di aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o alle operazioni e alla navigazione di tali aeromobili durante la loro permanenza entro il proprio territorio, saranno applicati agli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte contraente, nello stesso modo in cui sono applicati ai propri aeromobili e dovranno essere osservati da tali aeromobili all'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel territorio della prima Parte contraente.
2. - Le leggi e i regolamenti di una Parte contraente relativi
all'ammissione nel, o alla partenza dal, proprio territorio di passeggeri, equipaggi, posta o merci degli aeromobili, compresi le leggi e i regolamenti riguardanti l'entrata, la clearance; l'immigrazione, i passaporti, le dogane e la quarantena, dovranno essere osservati da o per conto di tali passeggeri, equipaggi, posta o merci dell'impresa designata dall'altra Parte contraente all'entrata o all'uscita e durante la permanenza nel territorio della prima Parte contraente.
Storico versioni
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