Accordo
Art. III
In vigore dal 3 ott 1974
Articolo III.
1. - Ciascuna Parte contraente ha il diritto di designare per
iscritto all'altra Parte contraente, tramite i canali diplomatici, una impresa ai fini dell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate.
2. - Ricevuta la designazione, l'altra Parte contraente,
subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 di questo articolo, deve concedere senza indugio all'impresa designata la relativa autorizzazione d'esercizio.
3. - Le autorità aeronautiche di una Parte contraente possono
richiedere all'impresa designata dell'altra Parte contraente di fornire loro la dimostrazione che essa è in grado di soddisfare le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti da esse applicate normalmente all'esercizio di servizi aerei internazionali.
4. - Ciascuna Parte contraente ha il diritto di rifiutare la
concessione delle autorizzazioni di esercizio menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo oppure di imporre le condizioni appropriate che essa ritenga necessarie all'esercizio da parte di un'impresa dei diritti indicati nell'articolo II del presente accordo, in tutti i casi in cui essa non abbia la prova soddisfacente che la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa sono nelle mani della Parte contraente o in quelle di cittadini della Parte contraente che ha designato l'impresa.
5. - L'impresa così designata e autorizzata può cominciare a
esercire i servizi convenuti in qualsiasi momento, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dell'articolo XII.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;426#art-a-iii