Accordo

Art. 12

In vigore dal 3 ott 1974
. Il presente accordo e i suoi emendamenti saranno registrati presso il Consiglio dell'Organizzazione della aviazione civile internazionale (OACI).
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;426#art-a-12

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Art. 12 Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per i servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, concluso a Singapore l'11 aprile 1967; b) accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica malgascia relativo ai trasporti aerei, concluso a Roma il 23 marzo 1968, con scambio di note; c) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica sui servizi aerei, concluso a Kingston il 18 maggio 1971. — Testo vigente | Portale Normativo