Art. VI
Accordo

Art. VI

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In vigore dal 3 ott 1974
Articolo VI. 1. - I certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o resi validi da una Parte contraente, ed ancora in vigore, saranno riconosciuti come validi dall'altra Parte contraente per l'esercizio delle rotte e dei servizi contemplati nel presente accordo. 2. - Ciascuna Parte contraente, tuttavia, si riserva il diritto di non riconoscere validi, per il sorvolo del proprio territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati a propri cittadini dall'altra Parte contraente o da un terzo Stato.
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