Accordo
Art. VI
23 / 37In vigore dal 3 ott 1974
Articolo VI.
1. - I certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le
licenze rilasciati o resi validi da una Parte contraente, ed ancora in vigore, saranno riconosciuti come validi dall'altra Parte contraente per l'esercizio delle rotte e dei servizi contemplati nel presente accordo.
2. - Ciascuna Parte contraente, tuttavia, si riserva il diritto di
non riconoscere validi, per il sorvolo del proprio territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati a propri cittadini dall'altra Parte contraente o da un terzo Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;426#art-a-vi