Art. 11

LEGGE 2 febbraio 1974, n. 64

In vigore dal 5 apr 1974
(Verifica delle fondazioni) I calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate come specificato dalle norme tecniche di cui al precedente .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-02-02;64#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 2 febbraio 1974, n. 64 (Art. 11 Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.) — Testo vigente | Portale Normativo