Art. 13

LEGGE 2 febbraio 1974, n. 64

In vigore dal 5 apr 1974
(Parere delle sezioni a competenza statale degli uffici del genio civile sugli strumenti urbanistici) Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui al titolo II della presente legge e quelli di cui al precedente , devono richiedere il parere delle sezioni a competenza statale del competente ufficio del genio civile sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonchè sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio. Le sezioni a competenza statale degli uffici del genio civile devono pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.
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LEGGE 2 febbraio 1974, n. 64 (Art. 13 Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.) — Testo vigente | Portale Normativo