Art. 8

LEGGE 2 febbraio 1974, n. 64

In vigore dal 5 apr 1974
(Edifici con strutture intelaiate) S'intendono per strutture intelaiate quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente. In esse potranno essere compresi elementi irrigidenti costituiti da: a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso; b) elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso. Gli elementi irrigidenti devono essere opportunamente collegati alle intelaiature della costruzione in modo che sia assicurata la trasmissione delle azioni sismiche agli irrigidimenti stessi. Il complesso resistente deve essere proporzionato in modo da assorbire le azioni sismiche definite dalle norme tecniche di cui all'. Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate devono essere efficacemente collegate alle aste della struttura stessa secondo le modalità specificate dalle norme tecniche di cui al precedente .
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