Art. 12

LEGGE 2 febbraio 1974, n. 64

In vigore dal 5 apr 1974
(Deroghe) Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle norme tecniche di cui al precedente dal Ministro per i lavori pubblici previa apposita istruttoria da parte dell'ufficio periferico competente del Ministero dei lavori pubblici e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici. Tali deroghe devono essere previste nei piani particolareggiati.
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LEGGE 2 febbraio 1974, n. 64 (Art. 12 Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.) — Testo vigente | Portale Normativo